Cooperative sociali

Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), nelle quali le persone svantaggiate - ai sensi della L. n.381/91 art.4 - devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Le cooperative devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.


Possono presentare domanda di agevolazione:

  • le cooperative di nuova costituzione, nelle quali, a parte i soci svantaggiati se privi dei requisiti soggettivi dell’età e della residenza, la compagine deve essere composta in maggioranza numerica e di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda;
  • le cooperative già esistenti ed operative, nelle quali tutta la componente di soci non svantaggiata sia in possesso del seguente requisito: residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.

Anche la sede legale, amministrativa e operativa della società deve essere localizzata in uno dei territori agevolati.

 


A CHI NON SI RIVOLGE

Alle cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.


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