Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), nelle quali le persone svantaggiate - ai sensi della L. n.381/91 art.4 - devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Le cooperative devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.
Possono presentare domanda di agevolazione:
Anche la sede legale, amministrativa e operativa della società deve essere localizzata in uno dei territori agevolati.
A CHI NON SI RIVOLGE
Alle cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.